Statuto

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( Sezione di Forte dei Marmi – Sezione di Pietrasanta)

Statuto

TITOLO I : DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

 

Art. 1 ) E’ costituita con sede in Querceta, Piazza Pellegrini l’associazione denominata “Scuola Alpinismo Monte Forato” facente parte delle sezioni del Club Alpino Italiano di Forte dei Marmi e Pietrasanta. L’associazione ha durata illimitata. L’anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Art. 2 ) L’associazione è parte del Club Alpino Italiano (CAI). Essa uniforma il proprio statuto al regolamento generale del CAI.

 

TITOLO II: SCOPI E FUNZIONI

Art. 3 ) L’associazione ha per scopo la pratica dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, della conoscenza e dello studio delle montagne, specialmente quelle italiane, e della tutela del loro ambiente naturale. L’associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata secondo principi di democrazia.

Art. 4 ) Per conseguire gli scopi indicati all’art. 3, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del CAI , della scuola nazionale di alpinismo del CAI, l’associazione provvede:

  1. ad organizzare e gestire corsi di vario livello per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche, speleologiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelli ad esse propedeutiche;
  2. formazione di soci dell’associazione come istruttori di alpinismo e sci alpinismo, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera (a);
  3. alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente montano;
  4. alla promozione di ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
  5. alla organizzazione, anche in eventuale collaborazione con altre scuole, di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci escursionistiche, sci alpinistiche;
  6. a provvedere alla sede dell’associazione, a curare la biblioteca e l’archivio.

E’ vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate ad eccezione di quelle ad esse connesse.

TITOLO III: ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 5) Sono organi dell’associazione:

  • Assemblea degli istruttori
  • Consiglio Direttivo
  • Direttore
  • Vice direttore
  • Tesoriere
  • Segretario

Art. 6) Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e ogni istruttore deve essere iscritto obbligatoriamente ad una sezione CAI ed essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale

CAPO 1°: ASSEMBLEA

Art. 7) L’assemblea degli Istruttori è l’organo sovrano dell’associazione.

L’assemblea elegge con voto segreto o palese il direttore, vice direttore, tesoriere, segretario, magazziniere e bibliotecario.

Approva annualmente il programma dei corsi e l’attività da svolgere.

Delibera sulle modifiche da apportare allo statuto dell’associazione in unica lettura.

Delibera lo scioglimento dell’associazione.

Delibera su tutte le questioni che le vengono sottoposte.

CAPO 2° CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 8 ) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione e si compone di Direttore , vice Direttore e Tesoriere.

Art. 9 ) Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e può essere rieletto senza limitazioni di rinnovi.

Art. 10 ) Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salve le limitazioni contenute nel presente statuto o nello statuto e nel Regolamento Generale del CAI.

CAPO 3° DIRETTORE E VICE DIRETTORE

Art. 11 ) Il Direttore, e in sua assenza, il vice direttore hanno la rappresentanza legale dell’associazione e la firma sociale. A loro sono attribuite la firma e la rappresentanza dell’associazione di fronte a terzi in forma disgiunta. Convocano e presiedono le riunioni. Firmano insieme al tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.

Art. 12 ) L’ assemblea degli istruttori dà mandato al Direttore e al Vice Direttore, per gli anni in carica, per la firma di assegni e la gestione di conti correnti bancari o postali in forma disgiunta.

 

 

CAPO 4° TESORIERE E SEGRETARIO

Art. 13 ) Il tesoriere , tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione, firma i mandati di pagamento unitamente al Direttore.

Art. 14 ) Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovrintende ai servizi amministrativi dell’associazione.

TITOLO V: AMMINISTRAZIONE

Art. 15 ) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che verrà presentato all’assemblea degli Istruttori per l’approvazione.

Art. 16 ) Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione presso la sede sociale per almeno quindici giorni.

Art. 17) I fondi liquidi dell’ associazione dovranno essere gestiti dal direttore con trasparenza e con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 18 ) Gli istruttori non hanno nessun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Agli istruttori spetta il rimborso delle sole spese sostenute per l’attività dell’associazione.

Art. 19 ) Le controversie fra gli istruttori o fra istruttori e organi dell’associazione, relative alla vita dell’associazione stessa, non possono essere deferite all’autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito l’organo competente a giudicare, previo tentativo di conciliazione, secondo lo Statuto e il Regolamento Generale del CAI e non si sarà esaurito nei suoi possibili gradi l’intero iter della controversia relativa. Organi competenti ad esperire il tentativo, sono:

  • il Consiglio Direttivo, per le controversie tra Istruttori;
  • il Collegio regionale dei probiviri per le controversie fra Istruttori e organi dell’associazione;
  • si applicano le norme procedurali stabilite nel Regolamento Disciplinare del CAI.

Art. 20 ) Contro le deliberazioni degli organi dell’associazione che si ritengono assunte in violazione del presente statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI è ammesso ricorso secondo quanto stabilito nello Statuto e nel Regolamento Generale del CAI.